Conciliazione delle controversie di lavoro

La Commissione di Certificazione della Fondazione Marco Biagi è sede protetta di conciliazione delle controversie di lavoro, riconosciuta ai sensi della normativa vigente. Presso la Commissione è possibile esperire:

  • il tentativo facoltativo di conciliazione previsto dall’art. 410 c.p.c., che produce gli effetti di cui all’art. 2113 c.c.;
  • la nuova procedura di conciliazione in materia di licenziamenti illegittimi, introdotta dal Jobs Act (art. 6 D.Lgs. 23/2015), applicabile sia ai lavoratori assunti con il contratto a “tutele crescenti”, sia ai lavoratori di imprese che, dopo l’entrata in vigore della riforma, abbiano superato la soglia dei 15 dipendenti.

Le conciliazioni si svolgono alla presenza di un conciliatore nominato dalla Commissione, che assiste le parti nella formalizzazione dell’accordo, verificandone la conformità alle disposizioni di legge e garantendo l’efficacia protettiva della sede.

La procedura può svolgersi:

  • in presenza, presso la sede della Fondazione Marco Biagi, Largo Marco Biagi 10, Modena o presso altre sedi concordate con le parti;
  • in modalità telematica, tramite videoconferenza attraverso strumenti digitali che garantiscono la riservatezza e la regolarità del procedimento.

Dal 18 marzo 2020 è operativa una procedura interamente telematica per la validazione delle rinunce e delle transazioni ai sensi dell’art. 2113 del Codice Civile.

La Commissione di Certificazione della Fondazione Marco Biagi, con delibera del 18 marzo 2020 (Prot. 1/391/20), ha autorizzato questa modalità in conformità alle disposizioni del D.L. n. 20 del 18.03.2020, emanate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire la continuità delle attività di conciliazione e certificazione evitando riunioni in presenza o situazioni di assembramento.

Le parti possono contattare la Commissione telefonicamente o via e-mail per concordare una data utile, in occasione della quale viene organizzato un collegamento in videoconferenza con la Camera di Conciliazione. La procedura richiede esclusivamente la disponibilità di strumenti telematici che consentano la comunicazione simultanea e in tempo reale tra tutti i partecipanti.

Durante la videoconferenza, la Camera di Conciliazione verifica l’identità delle parti e accerta la piena e libera volontà di svolgere la procedura in modalità telematica. Sono adottate tutte le misure tecniche necessarie per garantire la riservatezza delle comunicazioni e consentire a ciascun partecipante di visionare in tempo reale la documentazione (documenti di identità, verbali, accordi) e intervenire attivamente nella discussione.

Al termine dell’incontro viene redatto un verbale di conciliazione: il datore di lavoro lo sottoscrive per primo e lo trasmette via e-mail al lavoratore, che vi appone la propria firma e invia la versione definitiva, firmata da entrambe le parti, all’indirizzo indicato dal conciliatore. Il verbale così formato conserva piena validità giuridica, producendo gli stessi effetti della conciliazione ordinaria svolta in presenza.

La conciliazione delle controversie di lavoro comporta la definizione di un accordo inoppugnabile che produce i propri effetti nei confronti delle parti.

La procedura conciliativa presenta, rispetto al ricorso giurisdizionale, evidenti vantaggi in termini di:

  • Economicità. I costi sia diretti sia indiretti della conciliazione sono incomparabili a quelli di un processo.
  • Celerità. I tempi medi stimati per l’ottenimento della conciliazione presso la Commissione di Certificazione della Fondazione Marco Biagi, in caso di richiesta congiunta, sono di soli 7 giorni.
  • Collaborazione tra le parti. La sede stragiudiziale e la possibilità di avvalersi dell’assistenza e consulenza della Commissione facilitano la collaborazione e quindi il raggiungimento di un accordo reciprocamente soddisfacente per le parti.

Inoltre, il ricorso alla nuova procedura conciliativa a “tutele crescenti”, introdotta dall’art. 6 d.lgs. 23/2015, presenta ulteriori vantaggi: il lavoratore licenziato può contare su una somma certa non soggetta a imposizione né fiscale né previdenziale, oltre che sulla possibilità di accedere agli strumenti di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria (NASpI); il datore di lavoro può contare sulla rinuncia all’impugnazione del licenziamento, anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.

Nel caso di conciliazione volontaria, le parti, la parte interessata o i rispettivi legali possono presentare alla Commissione di Certificazione della Fondazione Marco Biagi una richiesta in forma libera inviata via e-mail a fmb.certificazione@unimore.it, che dovrà contenere:

  • l’oggetto dell’attuale o potenziale controversia (ad esempio: licenziamento, differenze retributive, TFR, ecc.);
  • la data entro cui si chiede di svolgere la conciliazione;
  • indicazione di almeno un recapito telefonico per eventuali comunicazioni.

I tempi medi per fissare la data della conciliazione sono di circa 15 giorni dal momento della richiesta.
È comunque consigliabile contattare preventivamente la Commissione, via e-mail o telefono, prima di presentare la richiesta formale.

Documentazione Necessaria

Per consentire la corretta organizzazione e gestione della conciliazione, le parti dovranno inviare in anticipo la seguente documentazione al Conciliatore designato:

  1. Bozza dell’accordo di conciliazione, condivisa tra le parti; [scarica il modello]
  2. Visura camerale dell’azienda (aggiornata);
  3. Documento di identità delle parti firmatarie;
  4. Eventuali deleghe, in caso di rappresentanza;
  5. Modulo per la fatturazione, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto. [scarica il modello]
⚠️ Attenzione:

La conciliazione non potrà essere svolta se, almeno 48 ore prima della data concordata, non risulterà ricevuta e completa la documentazione sopra elencata, inclusa la scheda per la fatturazione.

Assistenza Linguistica

Nel caso in cui una o più parti non comprendano la lingua italiana, è richiesta l’assistenza da parte di un traduttore o mediatore linguistico qualificato, incaricato direttamente dalla parte interessata.

In base alla disponibilità del momento, la Commissione può mettere a disposizione conciliatori in grado di fornire lettura e spiegazione del testo conciliativo in doppia lingua (italiano/inglese, italiano/spagnolo, italiano/tedesco). In tali casi:

  • la lingua prevalente a fini giuridici resta l’italiano.
  • il costo della conciliazione sarà maggiorato, in funzione del supporto linguistico fornito dalla Commissione.

Si invitano le parti a segnalare tempestivamente eventuali esigenze linguistiche al momento della richiesta di attivazione della procedura.

Nel caso di conciliazione obbligatoria ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 276/2003, la richiesta, regolarmente sottoscritta, deve contenere:

  • le generalità di entrambe le parti;
  • gli estremi del contratto certificato e del provvedimento di certificazione emesso dalla Commissione;
  • l’indirizzo presso cui recapitare le comunicazioni relative alla procedura;
  • una descrizione dei fatti oggetto del tentativo di conciliazione e delle relative ragioni.

Anche in questo caso, la richiesta può essere:

  • consegnata a mano o spedita con raccomandata A/R sia alla Commissione (Fondazione Marco Biagi, Largo Marco Biagi 10, Modena) sia alla controparte;
  • inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo della Commissione (fmb.certificazione@pec.unimore.it) e a quello della controparte.

Una volta ricevuta la richiesta, la controparte dispone di 20 giorni per depositare un’eventuale memoria contenente le proprie controdeduzioni. Trascorso inutilmente tale termine, o entro 10 giorni dal deposito della memoria, la Commissione convoca le parti per la comparizione. Il tentativo di conciliazione deve concludersi entro 30 giorni dalla convocazione.