Certificazione dei contratti

La certificazione dei contratti è uno strumento innovativo di certezza del diritto, introdotto nell’ordinamento italiano dalla Riforma Biagi (D.Lgs. 276/2003).
Consente di attestare, con valore legale, la corretta qualificazione di un contratto di lavoro e la coerenza della regolazione del rapporto che ne deriva.

Si tratta di una forma di asseverazione che:

  • attesta l’esatta qualificazione del contratto e la coerenza tra forma e contenuto del rapporto;
  • produce effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali;
  • è rilasciata da Commissioni di Certificazione, soggetti terzi e imparziali autorizzati dalla legge, che possono fornire anche un servizio di assistenza e consulenza alle parti contrattuali.

La certificazione svolge quindi una funzione preventiva e di garanzia, volta a:

  • rafforzare la tutela dei lavoratori, contrastando l’uso improprio delle forme contrattuali;
  • prevenire il contenzioso giudiziario e amministrativo;
  • migliorare la qualità dei contratti di lavoro e dei modelli organizzativi aziendali.

Oltre a rappresentare un presidio di legalità, la certificazione si configura come un importante strumento di responsabilità sociale e di qualificazione d’impresa, in grado di attestare l’affidabilità dell’organizzazione nei confronti dei propri stakeholder — in particolare partner commerciali, istituti finanziari e interlocutori pubblici.

In virtù della sua efficacia e flessibilità, il Legislatore ha progressivamente esteso il campo di applicazione della certificazione, che oggi può riguardare tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro.

La certificazione dei contratti ex D.Lgs. 276/2003 può essere volontaria oppure obbligatoria.

La certificazione obbligatoria è prevista esclusivamente per le aziende che operano in ambienti confinati o sospetti d’inquinamento (D.P.R. 177/2011).

Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche, possono essere certificati tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro. Rientrano tra questi:

  • tutti i contratti individuali di lavoro, subordinato o autonomo, indipendentemente dalla tipologia;
  • i contratti di tirocinio o stage;
  • i contratti di natura commerciale, tra cui:
    • appalto e subappalto (art. 84 D.Lgs. 276/2003);
    • franchising;
    • rete d’impresa;
    • somministrazione di lavoro;
    • subfornitura;
    • trasporto e logistica;
  • i contratti e accordi collettivi aziendali di lavoro.

Per espressa previsione legislativa (art. 83 D.Lgs. 276/2003), possono inoltre essere certificati i regolamenti interni delle società cooperative.

La certificazione può riguardare anche singoli patti o clausole contrattuali, tra cui:

  • accordi di distacco;
  • accordi di modifica delle mansioni ex art. 2103 c.c. (inclusi i “patti di demansionamento”, art. 3 comma 1 D.Lgs. 81/2015);
  • clausole compromissorie ai fini dell’arbitrato (artt. 808, 412 e 412-quater c.p.c.);
  • clausole elastiche nei contratti di lavoro a tempo parziale (art. 6 comma 6 D.Lgs. 81/2015);
  • accordi e clausole di lavoro agile (smart working);
  • clausole relative alla giusta causa e al giustificato motivo di licenziamento (art. 30 comma 3 L. 183/2010);
  • patti di non concorrenza;
  • rinunce e transazioni (art. 82 D.Lgs. 276/2003).

Devono essere certificati, per espressa previsione di Legge (art. 27 D.Lgs. 81/2008 e DPR 177/2011), tutti i contratti di lavoro non standard (diversi dal lavoro subordinato a tempo indeterminato) e tutti i contratti di appalto e subappalto conclusi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.

Sono considerati ambienti confinati o sospetti d’inquinamento — secondo le fonti normative (D.Lgs. 81/2008, Allegato IV punti 3-4, Titolo XI, artt. 66 e 121; D.M. 10 marzo 1998; D.Lgs. 139/2006; art. 15 D.P.R. 177/2011) — spazi quali vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos, pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, caldaie e silimi, scavi.

Le imprese che operano in tali ambienti in assenza di certificazione sono soggette alle sanzioni penali previste dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro).

Con riferimento alle certificazioni obbligatorie, la Commissione di certificazione non si limita a effettuare il solo controllo della genuinità del contratto ma svolge un approfondito controllo della conformità del rapporto contrattuale ai criteri di cui al D.pr 177/2011 oltre che, nel caso di contratti di lavoro, un’approfondita attività di consulenza sommaria sull’ azienda, per quanto attiene alla corretta applicazione del CCNL e degli aspetti di sicurezza sul lavoro.

Effetti della certificazione

L’ottenimento della certificazione produce una serie di effetti rilevanti ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 276/2003. In particolare:

  • ogni atto che presupponga una qualificazione del contratto diversa da quella accertata dalla Commissione è inefficace, fino a sentenza contraria del giudice di merito;
  • la certificazione è opponibile non solo alle parti, ma anche a tutti gli organi ispettivi (tra cui Ispettorato Nazionale del Lavoro, INPS, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc.).

Nel caso di contratti già in corso di esecuzione, gli effetti della certificazione retroagiscono al momento di inizio del rapporto, a condizione che la Commissione accerti la coerenza tra la gestione del contratto e quanto dichiarato in sede di istruttoria.

Impugnazione della certificazione

In caso di ricorso al giudice di merito contro l’atto di certificazione:

  • è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione preventivo ai sensi dell’art. 410 c.p.c. (art. 80 D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.), da svolgersi presso la Commissione che ha rilasciato la certificazione;
  • il sindacato giudiziale è limitato ai soli casi di:
    • erronea qualificazione del contratto;
    • vizi del consenso (errore, dolo o violenza);
    • difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
Indicazioni operative per gli organi di vigilanza

Sul piano della prassi amministrativa, la cosiddetta “Direttiva Sacconi” del 18 dicembre 2008 ha precisato che, nell’ambito dell’attività di vigilanza sui contratti di lavoro flessibile e sugli appalti, l’attenzione degli Ispettori deve concentrarsi prevalentemente sui contratti non certificati, riconoscendo nella certificazione uno strumento di garanzia e di trasparenza nei rapporti di lavoro.

La certificazione ex D.Lgs. 276/2003 può essere richiesta alla Commissione di Certificazione della Fondazione Marco Biagi sia al momento della sottoscrizione di un contratto o di un patto, sia in un momento successivo, durante l’esecuzione del rapporto. La procedura si articola in tre fasi principali.

1. Presentazione dell’istanza

Le parti interessate presentano alla Commissione una istanza congiunta, utilizzando gli appositi modelli predefiniti (vedi box successivo) in base alla tipologia di contratto o patto da certificare.

L’istanza debitamente compilata, sottoscritta e completa dei relativi allegati, dovrà essere presentata via mail all’indirizzo fmb.certificazione@unimore.it oppure via PEC all’indirizzo fmb.certificazione@pec.unimore.it. La marca da bollo verrà apposta direttamente dalla Commissione, che successivamente fatturerà l’importo di 16,00 € alle Parti istanti.

⚠️ Attenzione!

In caso di istanza di certificazione per contratti da svolgersi in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, tutta la documentazione dovrà essere inviata esclusivamente mediante WeTransfer o altra piattaforma, all’indirizzo email: ambienticonfinati@fmbcertificazione.it

2. Attività istruttoria

La Commissione, dopo aver analizzato il testo contrattuale e la documentazione acquisita, convoca le parti per l’audizione e, se necessario, effettua sopralluoghi o ulteriori accertamenti.

3. Deliberazione e rilascio

Conclusa l’istruttoria, e qualora ne sussistano i presupposti, la Commissione delibera il provvedimento di certificazione.

I tempi medi per l’ottenimento della certificazione sono di circa 30 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione completa.

La certificazione ex D.Lgs. 276/2003 deve essere richiesta alla Commissione compilando i seguenti modelli predefiniti a seconda del contratto o del patto che s’intende certificare.

Per qualsiasi informazione, problematica o caso particolare la Commissione è a disposizione per fornire chiarimenti, indicazioni e assistenza nella compilazione dell’istanza.

Prima di procedere alla presentazione di un’istanza di certificazione è comunque sempre consigliabile contattare la Commissione.

  • Istanza contratto di lavoro
  • Istanza contratto di appalto o subappalto
  • Istanza appalto e subappalto in ambienti confinati
  • Istanza contr. indiv. di lavoro in ambienti confinati
  • Istanza accordo di distacco
  • Istanza accordo di distacco in ambienti confinati
  • Istanza contratto di rete
  • Istanza contratto collettivo aziendale
  • Istanza regolamenti di cooperativa
  • Istanza accordo di modifica mansioni
  • Istanza accordo di non concorrenza
  • Istanza clausole elastiche

Per richiedere i modelli mancanti inviare una mail all’indirizzo fmb.certificazione@unimore.it.