Conciliazione delle controversie di lavoro
La Commissione di Certificazione della Fondazione Marco Biagi è sede protetta di conciliazione delle controversie di lavoro.
Avanti la Commissione è possibile esperire:
- il tentativo facoltativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c., con gli effetti di cui all’art. 2113 c.c.;
- la nuova conciliazione sui licenziamenti illegittimi introdotta dal Jobs Act (art. 6 D.Lgs. 23/2015), applicabile sia ai lavoratori assunti con il nuovo contratto a “tutele crescenti” sia ai lavoratori delle aziende che, successivamente alla data di entrata in vigore della riforma, abbiano superato la soglia dei 15 dipendenti
La Commissione di Certificazione della Fondazione Marco Biagi svolge stabilmente l’attività di conciliazione delle controversie presso la propria sede, sita in Largo Marco Biagi 10, 41121 Modena.
In caso di necessità, la Commissione può inoltre spostarsi presso altre sedi concordate con le parti.
Procedura telematica per la validazione delle rinunzie e delle transazioni ai sensi dell’art. 2113 cod. civ.
Dal 18 marzo 2020 è operativa una nuova procedura interamente telematica per la validazione delle rinunzie e delle transazioni ai sensi dell’art. 2113 cod. civ.
In ottemperanza alle disposizioni normative da ultimo varate con D.L. n. 20 18.03.2020, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ritenendo opportuno evitare ogni forma di conferenza di trattazione collegiale de visu, oltreché di assembramento, in ossequio alle predette disposizioni regolamentari, la Commissione di Certificazione della Fondazione Marco Biagi, con delibera del 18 marzo 2020, Prot. 1/391/20 ha autorizzato una nuova procedura finalizzata allo svolgimento dell’attività di conciliazione e transazione in sede protetta in forma telematica.
Le Parti potranno contattare, via telefono o via mail, la Commissione di Certificazione che organizzerà un collegamento in videoconferenza con la Camera di Conciliazione.
Per la validità della procedura in forma telematica, restando salvi i requisiti di validità per l’attività di conciliazione e transazione ordinaria, le parti dovranno disporre esclusivamente di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti.
Saranno adottate tutte le strumentazioni e gli accorgimenti idonei ad assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti la possibilità immediata di visionare la documentazione (documenti di identità; verbale delle parti; verbale di conciliazione) ed intervenire nella discussione.
La Camera di Conciliazione verificherà a video l’identità delle parti ed avrà altresì l’onere di verificare la piena ed incondizionata volontà delle parti stesse a svolgere l’attività di conciliazione/transazione in modalità telematica.
Della conciliazione verrà redatto verbale che dovrà essere preliminarmente sottoscritto dal datore di lavoro, il quale trasmetterà lo stesso sulla mail del lavoratore che, previa apposizione della propria sottoscrizione, provvederà ad inoltrare il testo definitivo firmato da tutte le Parti sulla mail indicata dal conciliatore.
I tempi medi sono di 2-3 giorni.
La conciliazione delle controversie di lavoro comporta la definizione di un accordo inoppugnabile che dispiega i propri effetti nei confronti delle parti.
La procedura conciliativa presenta, rispetto al ricorso giurisdizionale, evidenti vantaggi in termini di:
- Economicità. I costi sia diretti sia indiretti della conciliazione sono incomparabili a quelli di un processo.
- Celerità. I tempi medi stimati per l’ottenimento della conciliazione presso la Commissione di Certificazione della Fondazione Marco Biagi, in caso di richiesta congiunta, sono di soli 7 giorni.
- Collaborazione tra le parti. La sede stragiudiziale e la possibilità di avvalersi dell’assistenza e consulenza della Commissione facilitano la collaborazione e quindi il raggiungimento di un accordo reciprocamente soddisfacente per le parti.
Il ricorso alla nuova procedura conciliativa a “tutele crescenti” presenta infine ulteriori vantaggi: il lavoratore licenziato può contare su una somma certa non soggetta a imposizione né fiscale né previdenziale, oltre che sulla possibilità di accedere agli strumenti di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria (NASpI); il datore di lavoro può contare sulla rinuncia all’impugnazione del licenziamento, anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.
Nel caso della conciliazione volontaria, è sufficiente che le parti presentino alla Commissione una richiesta congiunta in forma libera, contenente:
- le generalità di entrambe, con indicazione di almeno un riferimento telefonico;
- l’oggetto dell’attuale o potenziale controversia (es. licenziamento, differenze retributive, tfr, ecc.).
Tale richiesta può essere:
- consegnata a mano o spedita con raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della Commissione;
- inviata per posta elettronica certificata a fmb.certificazione@pec.unimore.it.
I tempi medi stimati per l’ottenimento della conciliazione dal momento della richiesta congiunta sono di circa 12 giorni, ridotti a 4 in casi di urgenza.
Prima di procedere alla presentazione di una richiesta di conciliazione è comunque sempre consigliabile contattare la Commissione, via mail o telefono.
Conciliazione obbligatoria
Nel caso del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 80 comma 4 D.Lgs. 276/2003 la richiesta di conciliazione, regolarmente sottoscritta, deve contenere:
- le generalità di entrambe le parti;
- gli estremi del contratto certificato e del relativo provvedimento emesso dalla Commissione di Certificazione;
- l’indicazione del luogo ove le comunicazioni attinenti alla procedura di conciliazione devono essere recapitate;
- l’esposizione dei fatti che formano oggetto del tentativo di conciliazione e delle ragioni che li sostengono.
Tale richiesta può essere:
- consegnata a mano o spedita con raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della Commissionee a quello della controparte;
- inviata per posta elettronica certificata all’indirizzo PEC della Commissione e a quello della controparte.
Una volta ricevuta copia della richiesta di conciliazione, la controparte ha a disposizione 20 giorni per depositare l’eventuale memoria contenente le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine o entro 10 giorni dal deposito della memoria di controparte, la Commissione provvede a convocare le parti per la loro comparizione. Lo svolgimento del tentativo di conciliazione si conclude entro i 30 giorni successivi alla convocazione.