Conciliazione delle controversie di lavoro
La Commissione di Certificazione della Fondazione Marco Biagi è sede protetta di conciliazione delle controversie di lavoro, riconosciuta ai sensi della normativa vigente. Presso la Commissione è possibile esperire:
- il tentativo facoltativo di conciliazione previsto dall’art. 410 c.p.c., che produce gli effetti di cui all’art. 2113 c.c.;
- la nuova procedura di conciliazione in materia di licenziamenti illegittimi, introdotta dal Jobs Act (art. 6 D.Lgs. 23/2015), applicabile:
- ai lavoratori assunti con il contratto a tutele crescenti;
- ai lavoratori di imprese che, dopo l’entrata in vigore della riforma, abbiano superato la soglia dei 15 dipendenti.
La Commissione di Certificazione della Fondazione Marco Biagi svolge in modo stabile l’attività di conciliazione presso la sua sede in
Largo Marco Biagi 10, 41121 Modena. In caso di necessità, la Commissione può concordare con le parti lo svolgimento delle audizioni in sedi differenti, al fine di agevolare la partecipazione e la gestione del procedimento.
Dal 18 marzo 2020 è operativa una procedura interamente telematica per la validazione delle rinunce e delle transazioni ai sensi dell’art. 2113 del Codice Civile.
La Commissione di Certificazione della Fondazione Marco Biagi, con delibera del 18 marzo 2020 (Prot. 1/391/20), ha autorizzato questa modalità in conformità alle disposizioni del D.L. n. 20 del 18.03.2020, emanate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire la continuità delle attività di conciliazione e certificazione evitando riunioni in presenza o situazioni di assembramento.
Le parti possono contattare la Commissione telefonicamente o via e-mail per concordare una data utile, in occasione della quale viene organizzato un collegamento in videoconferenza con la Camera di Conciliazione. La procedura richiede esclusivamente la disponibilità di strumenti telematici che consentano la comunicazione simultanea e in tempo reale tra tutti i partecipanti.
Durante la videoconferenza, la Camera di Conciliazione verifica l’identità delle parti e accerta la piena e libera volontà di svolgere la procedura in modalità telematica. Sono adottate tutte le misure tecniche necessarie per garantire la riservatezza delle comunicazioni e consentire a ciascun partecipante di visionare in tempo reale la documentazione (documenti di identità, verbali, accordi) e intervenire attivamente nella discussione.
Al termine dell’incontro viene redatto un verbale di conciliazione: il datore di lavoro lo sottoscrive per primo e lo trasmette via e-mail al lavoratore, che vi appone la propria firma e invia la versione definitiva, firmata da entrambe le parti, all’indirizzo indicato dal conciliatore. Il verbale così formato conserva piena validità giuridica, producendo gli stessi effetti della conciliazione ordinaria svolta in presenza.
La conciliazione delle controversie di lavoro comporta la definizione di un accordo inoppugnabile che produce i propri effetti nei confronti delle parti.
La procedura conciliativa presenta, rispetto al ricorso giurisdizionale, evidenti vantaggi in termini di:
- Economicità. I costi sia diretti sia indiretti della conciliazione sono incomparabili a quelli di un processo.
- Celerità. I tempi medi stimati per l’ottenimento della conciliazione presso la Commissione di Certificazione della Fondazione Marco Biagi, in caso di richiesta congiunta, sono di soli 7 giorni.
- Collaborazione tra le parti. La sede stragiudiziale e la possibilità di avvalersi dell’assistenza e consulenza della Commissione facilitano la collaborazione e quindi il raggiungimento di un accordo reciprocamente soddisfacente per le parti.
Inoltre, il ricorso alla nuova procedura conciliativa a “tutele crescenti”, introdotta dall’art. 6 d.lgs. 23/2015, presenta ulteriori vantaggi: il lavoratore licenziato può contare su una somma certa non soggetta a imposizione né fiscale né previdenziale, oltre che sulla possibilità di accedere agli strumenti di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria (NASpI); il datore di lavoro può contare sulla rinuncia all’impugnazione del licenziamento, anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.
Nel caso di conciliazione volontaria, le parti, la parte interessata o i rispettivi legali possono presentare alla Commissione di Certificazione della Fondazione Marco Biagi una richiesta in forma libera, che dovrà indicare:
- l’oggetto della controversia, attuale o potenziale (ad esempio: licenziamento, differenze retributive, TFR, ecc.);
- la data entro cui si chiede di svolgere la conciliazione;
- almeno un recapito telefonico per eventuali comunicazioni.
La richiesta può essere:
- consegnata a mano o spedita con raccomandata A/R all’indirizzo della Commissione;
- inviata via e-mail a fmb.certificazione@unimore.it.
I tempi medi per la conclusione della procedura di conciliazione, dal momento della richiesta, sono di circa 15 giorni.
È comunque consigliabile contattare preventivamente la Commissione, via e-mail o telefono, prima di presentare la richiesta formale.
Nel caso di conciliazione obbligatoria ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 276/2003, la richiesta, regolarmente sottoscritta, deve contenere:
- le generalità di entrambe le parti;
- gli estremi del contratto certificato e del provvedimento di certificazione emesso dalla Commissione;
- l’indirizzo presso cui recapitare le comunicazioni relative alla procedura;
- una descrizione dei fatti oggetto del tentativo di conciliazione e delle relative ragioni.
Anche in questo caso, la richiesta può essere:
- consegnata a mano o spedita con raccomandata A/R sia alla Commissione (Fondazione Marco Biagi, Largo Marco Biagi 10, Modena) sia alla controparte;
- inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo della Commissione (fmb.certificazione@pec.unimore.it) e a quello della controparte.
Una volta ricevuta la richiesta, la controparte dispone di 20 giorni per depositare un’eventuale memoria contenente le proprie controdeduzioni. Trascorso inutilmente tale termine, o entro 10 giorni dal deposito della memoria, la Commissione convoca le parti per la comparizione. Il tentativo di conciliazione deve concludersi entro 30 giorni dalla convocazione.